Mese: <span>Febbraio 2018</span>

Separazione: niente addebito per la doppia vita sessuale del marito

Se la condotta trasgressiva dell’uomo non è stata la causa dell’intollerabilità della convivenza non è possibile addebitargli la frattura del legame coniugale

di Valeria Zeppilli – La doppia vita sessuale del marito non basta per l’addebito della separazione, se il comportamento trasgressivo dell’uomo non è alla base della frattura del legame coniugale. Ed è così che ilTribunale di Larino, con la sentenza numero 398/2017 qui sotto allegata, ha respinto la domanda di addebito presentata da una moglie dopo aver scoperto file hard e compromettenti sul personal computer del marito.

Rapporto di causalità

Nonostante la scoperta sconvolgente fatta dalla donna, per il Tribunale non può non tenersi conto del fatto che il consolidato orientamento della Corte di cassazione impone al giudice di merito di accertare se il comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi debba essere considerato come la causa della rottura del rapporto coniugale e, quindi, se tale comportamento si ponga in rapporto di causalità con il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza.

Infatti, non può essere decretato l’addebito in capo a chi abbia posto in essere una violazione dei doveri gravanti sui coniugi in forza dell’articolo 143 del codice civile dopo che la crisi del vincolo coniugale era già maturata o per effetto della stessa.

L’indagine sull’intollerabilità della convivenza

A tale proposito, per i giudici, non si può dimenticare che l’indagine sull’intollerabilità della convivenza non può concentrarsi sulla condotta di uno solo dei coniugi, prescindendo dal raffronto con la condotta dell’altro. Infatti la verifica della crisi matrimoniale necessita imprescindibilmente della comparazione tra i comportamenti tenuti dalla moglie e quelli tenuti dal marito, sulla base di una valutazione globale dei rapporti tra i due e del loro reciproco interferire.

Tribunale di Larino testo sentenza numero 398/2017

 

Fonte: Separazione: niente addebito per la doppia vita sessuale del marito
(www.StudioCataldi.it)

Cassazione: lesioni colpose per il padrone se i cani scappano dal cancello aggredendo passante

Per gli Ermellini non c’è alcun dubbio sulla responsabilità del proprietario per omessa custodia degli animali, tanto più che l’uomo aveva ignorato le richieste di tenere chiuso il cancello di casa

di Marina Crisafi – Che succede se i cani scappano dal cancello di casa e aggrediscono un passante? Il padrone è responsabile per lesioni colpose. Lo ha sancito la quinta sezione penale della Cassazione (con la sentenza n. 3873/2018 sotto allegata), confermando la condanna a carico del proprietario di quattro cani che uscendo dal cancello avevano aggredito un passante.

La vicenda

Per l’uomo, la sentenza del tribunale di Cassino che confermava la sua condanna per il reato di lesioni colpose ai danni di un passante, aggredito dai quattro cani di sua proprietà era erronea, in quanto la responsabilità era basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, e senza l’allegazione di un elemento dimostrativo della proprietà dei cani in capo ad esso e alla sua connessa posizione di “vigilanza”.

Cani scappano dal cancello e mordono, reato di lesioni colpose per il padrone

Ma dal Palazzaccio rispondono picche. Per i giudici della S.C. infatti il ricorso è manifestamente infondato e sul punto della valutazione della deposizione della persona offesa, le cui dichiarazioni possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità penale dell’imputato, e sul spunto della proprietà dei cani, mai contestata dallo stesso.

Nessun dubbio, dunque, sulla posizione di garanzia facente capo sull’uomo, “che lo obbligava a controllare e custodire i suoi cani, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all’interno dell’abitazione”. Per di più allo stesso, era stato chiesto più volte di assicurare la chiusura del cancello per evitare l’uscita degli animali, e l’aggressione era conseguenza del suo comportamento omissivo. Per cui sentenza confermata oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali e ad una somma di 2mila euro in favore della cassa delle ammende.

Cassazione, sentenza n. 3873/2018

 

Fonte: Cassazione: lesioni colpose per il padrone se i cani scappano dal cancello aggredendo passante
(www.StudioCataldi.it)