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Cassazione: lecito registrare e filmare le conversazioni col cellulare

Inoltre le registrazioni audiovisive effettuate da uno dei partecipanti costituiscono prova documentale valida e particolarmente attendibile

Le registrazioni e i video col telefonino sono leciti e fanno prova in udienza
di Lucia Izzo – Le registrazioni audio e/o video effettuate da uno dei partecipanti al colloquio o da persona autorizzata ad assistervi costituiscono prova documentale lecita e utilizzabile nel processo.
 
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 5241/2017 (qui sotto allegata). L’imputato, un brigadiere dei carabinieri, è accusato per aver indotto una prostituta ad avere rapporti sessuali e, abusando della sua inferiorità psichica, per aver indotto indebitamente una donna ad avere con lui in due circostanze rapporti sessuali.

Nel rigettare l’impugnazione, gli Ermellini evidenziano che gli elementi indicati dai due provvedimenti di merito, sono gravi, univoci e convergenti nell’indicare il ricorrente autore dei fatti, e  di altri fatti anche più gravi ancora in accertamento, descritti nell’imputazione.
 
In particolare, per i giudici alcune considerazioni devono necessariamente svolgersi sull’uso delle registrazioni video e sonore nei casi di violenza sessuale. Infatti, nel caso in esame, l’imputato aveva anche filmato integralmente gli incontri sessuali con le donne (oltre a quelle di cui all’imputazione anche per altre), e dalla visione del filmato e dal contenuto del colloquio erano emersi in maniera inconfutabile (documentati dallo stesso indagato con i video) i gravi indizi dei reati in contestazione.
 
Nonostante le registrazioni siano, nel caso di specie, effettuate dall’indagato, per i giudici queste sarebbero potute ben essere realizzate dalla stessa vittima di violenze.
 
Le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da persona autorizzata ad assistervi (che non commette il reato di cui agli atrt. 617 e 623 c.p., in quanto autorizzato), costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico, ossia il colloquio tra presenti (e tutto l’incontro, se con video) o la telefonata.
 
Ancora, sottolinea il Collegio, la persona che registra (o, come nel caso esaminato, che viene filmata dallo stesso autore del fatto) è pienamente legittimata a rendere testimonianza, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso, anche se la registrazione fosse avvenuta su consiglio o su incarico della Polizia Giudiziaria.

Nel particolare caso di violenza sessuale in giudizio, le video registrazioni risultano particolarmente valide, per la ricostruzione oggettiva delle violenze. Infatti, secondo i giudici, le moderne tecniche di registrazione, alla portata di tutti stante l’uso massiccio dei telefonini c.d. “smartphone”, che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e di app dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una documentazione inconfutabile e oggettiva del contenuto di colloqui e/o di telefonate, tra il violentatore e la vittima. 
 
Ancora, le registrazioni di conversazioni (e di vide ) tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 del c.p.p. in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni.
 
Quanto precisato relativamente alla sede penale, inoltre, vale anche in relazione al processo civile, poichè le video registrazioni rappresentano prove documentali rientranti nell’ambito di cui all’art. 2712 c.c (riproduzioni meccaniche).

Va comunque sottolineato che la registrazione per essere validamente utilizzabile deve essere effettuata da uno dei protagonisti della conversazione: non è possibile, pertanto, l’estensione dei limiti di applicabilità della normativa codicistica in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali anche alle intercettazioni di conversazioni tra presenti o al telefono svolte non solo da un estraneo, ma anche da uno degli interlocutori della conversazione medesima.
 
Si tratta, infatti, di situazioni del tutto diverse fra loro e non si può equiparare la registrazione effettuata, sia pure occultamente, da uno dei protagonisti della conversazione, all’ingerenza esterna sulla vita privata costituita dall’intercettazione svolta per opera di un terzo.

Cass., III sez. pen., sent.n. 5241/2017 

Fonte: Cassazione: lecito registrare e filmare le conversazioni col cellulare 
(www.StudioCataldi.it)

(08/02/2017 – Lucia Izzo) • Foto: 123rf.com

Locazione non registrata: la sorte del contratto

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13/12/2016 n° 25503

Fonte: Locazione non registrata: la sorte del contratto

(www.StudioCataldi.it)

Mantenimento: al via l’aiuto di Stato per l’assegno all’ex

In Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della giustizia. Come funziona e come fare domanda

di Marina Crisafi – A più di un anno dalla sua istituzione, parte il fondo per il coniuge in stato di bisogno che prevede un contributo da parte dello Stato a compensazione del mancato pagamento dell’assegno di mantenimento disposto dall’autorità giudiziaria in sede di separazione. La misura, istituita con la penultima legge di stabilità (l. n. 208/2015), è diventata infatti operativa a seguito dell’emanazione del necessario decreto attuativo del ministero della giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio scorso (qui sotto allegato).

Nel provvedimento di Via Arenula vengono individuati i tribunali, situati nei capoluoghi dei distretti sede di corte d’appello, presso i quali avviare la sperimentazione del “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno“, le modalità della presentazione dell’istanza da parte degli interessati, nonché le modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione di quelle recuperate. 

Il fondo, per ora, è alimentato con una dotazione di 750mila euro (di cui 250mila per l’anno 2016 e 500mila per il 2017). 

I beneficiari

Ad essere interessato dalla misura è “il coniuge separato in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del Codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto”. 

La domanda

L’interessato, come sopra definito, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha la residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo.

L’istanza dovrà essere redatta in conformità al modulo (form) disponibile a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta (ossia dal 14 febbraio), direttamente sul sito del ministero della giustizia nell’apposita sezione denominata “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”. 

La domanda dovrà contenere a pena di inammissibilità, oltre alle generalità, dati anagrafici e codice fiscale del richiedente: 

– l’indicazione degli estremi del conto corrente bancario o postale e la misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare il mantenimento (specificando che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge di stabilità); 

– l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore dei lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente (ex art. 156, 6° comma, c.c.); 

– l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE (o dell’ISEE corrente in corso di validità) è inferiore o uguale a 3mila euro; 

– l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata dove l’interessato intende ricevere le comunicazioni; 

– la dichiarazione di versare in condizione di occupazione o di disoccupazione (ex art. 19 d.lgs. n. 150/2015) e, in tale ultimo caso, di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni. 

All’istanza vanno allegati a pena di inammissibilità: un documento valido di identità del richiedente; la copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo ovvero della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti dell’ex inadempiente; la visura (rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente) da cui risulti l’impossidenza di beni immobili; l’originale (o la copia con formula esecutiva) del titolo sul quale è fondato il diritto al mantenimento.

La procedura

Il presidente del tribunale (o un giudice da lui delegato) valuta, nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, l’ammissibilità della stessa e, in caso di giudizio negativo la rigetta con decreto non impugnabile. Nel caso di esito positivo (anche assumendo ove occorra informazioni ulteriori), invece, la trasmette al ministero della Giustizia ai fini del pagamento. 

A questo punto, il ministero della giustizia (entro trenta giorni dalla distribuzione delle risorse) si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle somme erogate e, in caso di resistenza (entro 10 giorni dall’intimazione), potrà proporre, in presenza di fondati indici di solvibilità patrimoniale, azione esecutiva. 

Nel decreto si sottolinea come la ripartizione delle somme debba avvenire in base a criteri di proporzionalità ed essere imputata a ciascun trimestre. Le somme non utilizzate nel corso di un trimestre andranno ad incrementare le disponibilità di quello successivo. 

In ogni caso, all’avente diritto non può corrispondersi, si specifica, una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale. 

La procedura, viene infine sottolineato, è esente dal pagamento del contributo unificato. 

La revoca

Ex art. 6 del decreto, viene stabilito che l’istanza del richiedente può essere revocata nel caso venga accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesta, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata “contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta”. Facendo salve le conseguenze di legge (civile, penale e amministrativa), infine, si provvederà in ogni caso al recupero delle somme indebitamente erogate. 

Decreto Ministero Giustizia 15.12.2016 

(17/01/2017 – Marina Crisafi) • Foto: 123rf.com

Fonte: Mantenimento: al via l’aiuto di Stato per l’assegno all’ex 
(www.StudioCataldi.it)