Quando il decreto ingiuntivo non contiene alcuna motivazione in ordine alla qualifica, come consumatori o professionisti, dei fideiussori ingiunti
Tribunale Milano, 18 Maggio 2023. Est. Chieffo.
Fideiussore consumatore – Opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma ii c.p.c. – Decreto ingiuntivo definitivo – Legittimità opposizione tardiva – Fideiussione abi parzialmente nulla
In un procedimento di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma II c.p.c., il ricorrente (fideiussore consumatore) ha sostenuto la fondatezza dell’opposizione pur a fronte del passaggio in giudicato del titolo posto alla base della procedura esecutiva (decreto ingiuntivo non opposto).
Il Tribunale di Milano, in adesione alle tesi del ricorrente, ha verificato, in linea con le recenti Sezioni Unite del 6/4/2023 n. 9479, che il decreto ingiuntivo posto alla base dell’esecuzione non contiene nel caso di specie alcuna motivazione in ordine alla qualifica, come consumatori o professionisti, dei fideiussori ingiunti e che il decreto non contiene, neppure, alcuna motivazione in ordine alla presenza o meno di clausole in ipotesi abusive.
Fatte queste verifiche, il Tribunale meneghino individua nell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., il rimedio esperibile dal consumatore/opponente, precisando che al giudice dell’esecuzione non competa alcuna valutazione della possibile fondatezza dei motivi di opposizione che involgano la questione del carattere abusivo delle clausole contrattuali su cui si fondi il credito portato dal decreto ingiuntivo non opposto, bensì il solo rilievo del “possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale”, ovvero anche della insussistenza dell’abusività e il conseguente avviso al debitore in ordine alla possibilità di proporre opposizione; tenuto conto che nel caso di specie l’opponente aveva introdotto opposizione ex art. 615 comma 2, c.p.c., il Tribunale ha ritenuto opportuno sentire i debitori in ordine alla intenzione di avvalersi della eventuale nullità di protezione onde assegnare il termine di 40 giorni per l’introduzione dell’eventuale giudizio di opposizione tardiva (in linea con Cass. sez Un. cit. paragrafo 8.2.1.2.). (Francesca Greblo) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Francesca Greblo
Fonte: IlCaso.it