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Vietato pubblicare video e filmati della figlia minore sui social senza il consenso dell’altro genitore

Con ordinanza del 30 agosto 2021 il Tribunale di Trani si occupa della problematica inerente la pubblicazione di video e filmati di minori su social network, in particolare su TikTok, da parte di uno dei genitori senza il consenso dell’altro.

Il caso:  Tizio proponeva reclamo avverso l’ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Trani, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dall’odierno istante per la condanna di Caia, coniuge da cui era legalmente separato, alla rimozione dai social network ed inibizione di pubblicazione di immagini e video della figlia minore di nove anni in quanto pubblicati senza il consenso del padre; in particolare, il Tribunale fondava la decisione di inammissibilità sulla mancata indicazione del giudizio di merito da instaurarsi a seguito dell’eventuale accoglimento della domanda cautelare.

Ritenuto ammissibile il ricorso, il Tribunale accoglie il reclamo, ritenendo sussistenti i requisiti del fumus e del periculum, e dopo aver ricordato la normativa nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di tutela dei diritti e dell’immagine dei minori, osserva quanto segue:

a) nel caso di specie, non vi è prova del consenso del padre alla pubblicazione di tali video: non può trovare accoglimento la tesi difensiva di Caia secondo cui Tizio era a conoscenza della pubblicazione degli stessi avendo egli accesso al profilo della moglie; la possibilità di visionare un profilo social non equivale ad accettazione della pubblicazione di video e foto ritraenti la figlia minore;

b) la proposizione del ricorso cautelare, seppur a distanza di qualche mese dalla pubblicazione, è espressione del dissenso o mancato consenso, del genitore, nè può tener luogo del consenso l’intervenuta transazione in sede di separazione regolante aspetti patrimoniali dei rapporti familiari e non contenente alcun riferimento alla pubblicazione di foto e video sui social da parte dei due genitori;

c)  come precisato dalla giurisprudenza di merito, l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati;

d) pertanto, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente, con contestuale condanna di Caia  a corrispondere la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione nonché per ogni episodio di violazione dell’inibitoria, in favore della minore, da versarsi su conto corrente intestato alla medesima.

Fonte: AvvocatoAndreani.it